Una questione, due punti di vista, due interlocutori. Questa rubrica li metterà a confronto per aiutarvi a prendere una decisione importante o anche soltanto a farvi un’idea. Perché la realtà del wealth management è complessa, quindi serve una guida: meglio, ne servono due.
Oggi parliamo di un tema che spesso mette radicalmente in discussione tutto: a chi lasciare il patrimonio. Sembra scontato, ma no lo è per nulla, soprattutto in situazioni dove il non considerare di prendere la decisione, il non fare una scelta potrebbe diventare a tutti gli effetti un danno per il patrimonio, che invece si desidererebbe preservare, destinandolo a persone care.
Ecco che su questo aspetto così importante all’interno della gestione del patrimonio, diventa ancora più opportuno considerare due strade diverse, due alternative.
Ne parliamo grazie all’approfondimento di due interlocutori che hanno inaugurato la rubrica Versus proprio affrontando il difficile confronto tra le soluzioni del Trust e dell’Affidamento Fiduciario. Con loro avremo occasione di addentrarci nella questione di oggi, perché le due soluzioni descritte nell’ambito della prima puntata possono diventare la strada di una risposta concreta al bisogno che abbiamo tutti, in fondo: destinare i nostri beni a coloro che riteniamo degni, oltre che legittimi beneficiari, della nostra attenzione.
TRUST TESTAMENTARIO
A cura di Niccolò di Bella
Cos’è il Trust Testamentario? Mi dica tre aggettivi che lo definiscono.
Potremmo definire il trust, nella sua versione testamentaria, come: pianificatorio, protettivo, adattabile. Attraverso il trust testamentario, infatti, possiamo pianificare adeguatamente una successione superando le rigidità tipiche, per esempio, dell’esecutore testamentario, conferendo al tempo stesso protezione al patrimonio che confluirà nel trust e facendo sì che quest’ultimo sia capace di adattarsi alle mutevoli situazioni (patrimoniali e personali) dei beneficiari.
Nel caso di una coppia appena sposata con due figli minorenni, il trust testamentario risponde a una necessità?
Il trust testamentario non ha età, nel senso che non esiste un’età più giusta per programmarlo. Ovvio che, avendo essenzialmente natura di pianificazione successoria, lo vedrei più indicato per soggetti over 65.
Tuttavia, anche in una coppia giovane con figli piccoli esso risponde all’esigenza di organizzare un’eventuale improvvisa successione evitando che il patrimonio si ingessi dietro al continuo ricorso del giudice, fintanto che i figli non abbiano compiuto i 18 anni.
Prendiamo altri casi: una coppia convivente con figli, senza figli e una coppia di fatto. Che succede?
In una coppia convivente, a maggior ragione in presenza di figli, per tutto quello che ho detto prima il trust consente di offrire la tutela patrimoniale del convivente che, diversamente, la Legge non prevede. Tutela nel senso più ampio del termine: sia come “destinazione” (che ben potrebbe avvenire tramite testamento), ma anche e soprattutto come protezione. Il patrimonio sarebbe a disposizione del convivente, ma al sicuro da qualsivoglia sua “patologia patrimoniale” (leggasi: problemi con creditori, ecc…).
Sono un imprenditore. Perché dovrei ricorrere all’utilizzo di UN TRUST TESTAMENTARIO?
All’imprenditore suggerirei di istituire un trust “classico”, dal momento che le responsabilità patrimoniali che scaturiscono dall’essere imprenditore sono tali che ritengo di fondamentale importanza garantirsi una protezione immediata del patrimonio. In ogni caso, di fronte a un imprenditore particolarmente reticente all’affidare in vita un patrimonio al trustee, suggerisco un trust testamentario per pianificare in maniera molto più oculata il passaggio generazionale dell’azienda, grazie alle istruzioni che riceverà il trustee (legate a tempistiche e modalità di attribuzione di determinati ruoli in azienda o all’attribuzione della stessa a determinati beneficiari, escludendo altri, ecc…).
Altro scenario. Sono single: mi può servire?
Certamente, soprattutto se ho un patrimonio complesso e desidero particolari destinazioni/utilizzi dello stesso. L’esecutore testamentario, infatti, rischierebbe di ritrovarsi nell’impossibilità di portare a compimento quanto voluto dal Disponente/testatore alla luce delle forti limitazioni (in primis di carattere temporale) tipiche di questo istituto.
Sono reduce da un divorzio e ho due figli dalla prima moglie. Ne aspetto un altro dalla nuova compagna. Mi può essere utile?
È senz’altro utile per far in modo che la compagna possa godere di tutele che diversamente non avrebbe; inoltre potremmo desiderare varie forme di benefici anche nei confronti della ex moglie, con la quale abbiamo comunque condiviso la gioia di veder nascere e crescere due figli…
Sono genitore di un figlio di cui sono anche Amministratore di sostegno. È maggiorenne e ha dei beni a lui intestati. Ho anche un altro figlio. Può essermi utile?
A questo punto ci siamo resi conto di quanto sia complesso gestire dei beni intestati a un soggetto sottoposto ad Amministratore di sostegno. Per questo potremmo ritenere utile che il restante patrimonio possa essere gestito in maniera più efficiente, benché orientato alle cure e al benessere del soggetto più fragile. Attraverso il trust testamentario, potremmo anche fornire al trustee criteri di apporzionamento del patrimonio, per esempio indicando modalità e tempistiche affinché l’altro figlio diventi proprietario di beni più complessi, come aziende, quote di società e/o immobili.
Mi preme da ultimo fornire una considerazione: il trust testamentario è uno strumento non facile da maneggiare, e inoltre sconta un pesante limite: entra in scena solo alla morte del suo Disponente/testatore.
Ecco che allora molto spesso preferiamo adottare la formula del trust cosiddetto “dormiente”, istituendo da subito un trust nel quale il trustee rimane in attesa di entrare in azione. Il suo ingresso, in questo caso, se ben costruito, potrebbe anche essere anticipato rispetto alla morte del Disponente, ad esempio nel caso in cui quest’ultimo diventi incapace o ritenga di non essere più idoneo a gestire il suo patrimonio.
AFFIDAMENTO TESTAMENTARIO
A cura di Silvano Maggio
Cos’è l’Affidamento Testamentario? So che è sfidante, perché questo negozio è davvero al momento poco conosciuto, ma vorrei renderlo più accessibile alla comprensione attraverso il confronto. Iniziamo allora con tre aggettivi che lo definiscono.
Sfidante è poco, Pinturo! Mi sbilancio, ma gliene specifico solo due perché in essi vi è già tutto. Comprensivo e dinamico: quando il negozio di affidamento fiduciario si sviluppa all’interno di un testamento, il soggetto che lo pone in essere lo può modificare finché è in vita, quando e come vuole. Come dire, comprende le necessità che mano a mano si presentano nel corso della vita.
In secondo luogo: a svolgere la funzione rigida dell’esecutore testamentario come disciplinata dal codice civile, è l’affidatario fiduciario, con la libertà e l’ampiezza di ruolo che gli attribuisce il negozio di affidamento fiduciario.
Con una marcia in più.
Nel caso di una coppia appena sposata con due figli minorenni, l’affidamento testamentario risponde a una necessità?
Sta proprio in questo aspetto una differenza che a mio avviso determinerà il sopravvento del negozio di affidamento fiduciario rispetto al testamento, e permetterà a questo vetusto istituto, per questa nuova via, di riprendere vigore. Al punto da diventare il testamento non dei “vecchi” ma, serenamente, sempre più a disposizione dei giovani.
Il motivo sta nel fatto che, oltre alla possibilità di cambiarlo quando si vuole, come un normale testamento, questo aggiunge “sicurezze” senza pari sul programma che si decide di attuare. Pertanto, nel panorama delle incertezze che oggi tendono a governare la vita delle coppie appena sposate e con figli in tenera età, la scelta dell’affidamento testamentario offre due qualità che lo rendono imbattibile: la certezza che il programma sarà attuato e l’estrema improbabilità che si arrivi davanti a un giudice
Prendiamo altri casi: una coppia convivente con figli, senza figli e una coppia di fatto. Che succede?
Potrei e dovrei dire, rischiando di essere ahimè ripetitivo (ma risolutivo), che il negozio dell’affidamento testamentario, proprio per la garanzia che offre dell’attuazione del programma stabilito e della sua fondamentale capacità di rimanere lontano dalle aule dei tribunali, rappresenta “la scelta” per tutte le categorie che lei ha elencato. Le quali di per sé stesse – convivenza e/o coppia di fatto – rappresentano un rischio proprio per la natura del loro rapporto.
Sono un imprenditore. Perché dovrei ricorrere all’utilizzo di questo negozio?
Questa ipotesi mi permette di evidenziare un’ulteriore, fondamentale qualità del Contratto di Affidamento Fiduciario in generale. Questa attiene all’influenza dell’affidante (il soggetto che ha posto in essere il contratto) sull’affidatario (il soggetto che similmente al trustee “gestisce” il programma): l’affidante, sempre nel rigoroso rispetto del programma, non ha i limiti del trustee, sia in quanto può sostituirsi a lui nel “facere”, sia in quanto è dotato del potere finanche di togliergli l’incarico! Si pensi a cosa accadrebbe se questo succedesse con il trust: come minimo un giudice lo bollerebbe come sham trust https://www.diritto.it/gli-sham-trust-o-trust-ripugnanti-presupposti-per-lazione-di-nullita-e-casi-di-esperibilita-nellordinamento-italiano/. Tornando invece all’ipotesi dell’imprenditore che istituisce un Contratto di Affidamento fiduciario, o ancor meglio che decide di utilizzare il negozio dell’affidamento testamentario. Finché è in vita e nel rispetto delle disposizioni scritte nel programma, egli ha una libertà di azione senza eguali quando si trattasse per esempio di guidare scelte tra più opzioni presenti nel programma, e molto altro. Per ben comprendere la differenza con il trust basti pensare che il disponente può solo invitare il trustee mediante una lettera dei desideri. Chi ci assicura che un trustee di un trust discrezionale lo assecondi, pur sempre anche per lui nel rispetto del programma?
Non così per l’affidante: se rispettoso del programma, la cosa si attua! Come può non essere fondamentale quando si scelgono le opzioni testamentarie?
Altro scenario. Sono single: mi può servire?
Il single è per definizione “solo”, ma anche in questa sua dimensione potrebbe ritrovarsi ad avere figli. E allora, chi più di lui ha bisogno di sicurezze in vita, ma soprattutto per assicurare il dopo di lui? La casistica più grave, nel senso del peso che essa rappresenta, è quella in cui vi siano figli minori o figli che devono ancora ultimare il loro percorso scolastico, con i bisogni conseguenti. Tutto questo necessita di un vero e proprio programma che si auspica venga attuato. Ecco, qui è il punto. Proprio nella precarietà della dimensione del single, l’affidamento testamentario risponde alla necessità di stabilire e garantire che il programma relativo ai figli e/o alle persone care venga rispettato.
Sono reduce da un divorzio e ho due figli dalla prima moglie. Ne aspetto un altro dalla nuova compagna. Mi può essere utile?
Se pensiamo a cosa voglia dire che esiste un divorzio, un atto che ha coinvolto un giudice, con una prima famiglia, e che si vive una situazione di nuova convivenza che addiverrà a un’ulteriore dimensione genitoriale, quale migliore occasione per far fronte alla redazione di un progetto che tuteli i desiderata di chi lo decide nei confronti delle persone che sceglie siano destinatarie dei suoi beni, esonerandosi dal comparire nuovamente davanti a un giudice?
Sono genitore di un figlio di cui sono anche Amministratore di sostegno. È maggiorenne e ha dei beni a lui intestati. Ho anche un altro figlio. Può essermi utile?
Ecco, qui mi devo arrendere. O meglio, rispettare l’obiettivo della rubrica Versus e focalizzare cosa è opportuno. In questo caso non avrei dubbi a consigliare un trust. Infatti, la marcia in più del trust rispetto al contratto di affidamento fiduciario sta nel fatto che quest’ultimo non ha quasi storia, e il giudice non lo ha mai visto in azione, ancor meno in presenza di un amministratore di sostegno. Collegandomi infine alle considerazioni del dottor Di Bella, che ritengo molto apprezzabili e aderenti al vero, mi preme evidenziare che molto spesso non si ha il coraggio di affermarlo pubblicamente: si tratta di istituti, il trust e il Contratto di Affidamento fiduciario, ancor più se Negozio Testamentario, che molti maneggiano e costruiscono con disinvoltura. La mia esperienza di consulente per conto di una Banca di Credito Cooperativo mi insegna che gli atti di trust che mi vengono sottoposti sono nella maggioranza dei casi atti “malati” e non infrequentemente nulli. La peggiore delle malattie per un negozio giuridico.